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Coronavirus, ecco le più importanti misure che dobbiamo osservare

CRONACA - 08 03 2020 - Marco Travaglia

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Al fine di contenere il diffondersi dell'epidemia da COVID-19, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato, domenica 8 marzo, un decreto che conferma vecchie e promuove nuove misure di contenimento. 

 

La necessità di questi provvedimenti prende le mosse dalle dichiarazioni, datate 30 gennaio 2020, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che ha dichiarato l'epidemia "un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale". In questo senso, la COVID-19, sempre secondo l'OMS, ha una mortalità del 3,4% sui contagiati rispetto all'1% dell'influenza stagionale.

 

In Italia, secondo uno studio dell'Istituto superiore di sanità, la maggior parte dei decessi (42.2%) si è avuta nella fascia di età tra 80 e 89 anni, mentre il 32.4% erano tra 70 e 79, l'8.4% tra 60 e 69, il 2.8% tra 50 e 59 e il 14.1% sopra i 90 anni; gli anziani e le persone con patologie preesistenti sono più a rischio. "Si tratta di persone molto fragili, che spesso vivono a stretto contatto e che dobbiamo proteggere il più possibile".

 

Ecco, in breve, alcune delle misure più importanti (clicca qui per leggere il decreto integrale) che ci interessano da oggi e fino almeno al 3 aprile:

  1. evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dalla Lombardia, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

  2. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

  3. divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

  4. sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.

  5. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici

  6. sono sospese tutte le manifestazioni e gli eventi organizzati in luogo pubblico o privato di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

  7. sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore. E' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.

  8. l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone; sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

  9. sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura

  10. sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario

  11. sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

  12. sono consentite le attività commerciali diverse da quelle elencate precedentemente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate

  13. nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro

  14. sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

 

Ripropongo qui sotto le misure igienico-sanitarie da osservare quotidianamente:

  1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

  2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

  3. evitare abbracci e strette di mano;

  4. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

  5. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

  6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;

  7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

  8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

  9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

  10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; m)usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Marco Travaglia

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